ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e attività.
È costituita, ai sensi della normativa vigente, l’Organizzazione di Volontariato del Sangue denominata “EMATOS FIDAS ODV”, con sede attualmente in Roma, Lungotevere de’ Cenci n. 5.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale espresse dalla assistenza sanitaria connessa alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
Le attività che si propone di svolgere sono quelle indicate all’articolo 5 del D. Lgs 117/2017 alle lettere:
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
Può inoltre esercitare le attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, consentite dalla normativa vigente, individuate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea.
ARTICOLO 2 – Scopi
Scopi dell’associazione sono:
- concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
- contribuire all’autosufficienza regionale e nazionale del sangue, dei suoi componenti e dei suoi derivati;
- promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione dei cittadini e dei donatori periodici sulla donazione e sulle attività trasfusionali favorendo la costituzione di gruppi di donatori all’interno di enti, aziende, parrocchie, scuole, comunità, ecc.;
- collaborare con le Istituzioni pubbliche preposte al fine di contribuire al rispetto della programmazione delle attività trasfusionali sulla base dei bisogni quantitativi e qualitativi della rete trasfusionale regionale e nazionale;
- collaborare con le associazioni locali e nazionali per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale tra i cittadini.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e sanitari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
ARTICOLO 3 – Assenza di scopo di lucro, durata e democraticità
L’Associazione, che non persegue fini di lucro né diretti né indiretti ed è costituita senza limiti di durata, si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità che consentono l’effettiva partecipazione dei soci e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione
ARTICOLO 4 – Risorse e patrimonio
Ai fini del funzionamento e dello svolgimento delle proprie attività le risorse economiche dell’associazione possono derivare, a norma di legge:
- dalle quote di rimborso previste dalla normativa vigente per le attività svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue convenzionate,
- da contributi pubblici e privati,
- da donazioni e lasciti testamentari,
- da rendite patrimoniali,
- da attività di raccolta fondi.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 5 – Bilancio e libri sociali
L’esercizio dell’Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d’esercizio da presentare all’Assemblea per l’approvazione nel rispetto della normativa vigente.
L’Associazione deve anche tenere:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari.
I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente dell’Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere loro garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell’Associazione.
ARTICOLO 6 – Attività di volontariato
Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale prevalentemente di volontari, che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non è retribuita in alcun modo.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività previste dallo statuto e/o deliberate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci, comunque entro i limiti di legge. Non sono comunque previsti rimborsi di spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
ARTICOLO 7 – Soci
Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria opera a favore dell’associazione per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione e vengono ammessi a far parte dell’Associazione con deliberazione dell’organo amministrativo.
Sono soci donatori tutti coloro che presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione dell’associazione e impegnandosi ad effettuare donazioni di sangue e di emocomponenti presso i Servizi trasfusionali della Regione/Azienda sanitaria/Ente con cui è convenzionata l’Associazione.
Possono chiedere di essere riconosciuti come soci donatori, con uguali diritti e parità di trattamento, tutti coloro che rispettino il presente Statuto ed abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia trasfusionale.
Il riconoscimento di socio donatore e l’annotazione nel libro degli associati sono subordinati all’accertamento della idoneità alla donazione, effettuato dal personale medico del servizio sanitario, secondo la normativa vigente, ed avviene dopo l’effettuazione della prima donazione di sangue o di emocomponenti.
I soci donatori si impegnano a svolgere l’attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Il socio donatore che, senza giustificato motivo e per cinque anni consecutivi, non abbia donato sangue o emocomponenti, perde la qualifica di socio donatore a meno di esplicita richiesta per conservarla.
Il Presidente dell’Associazione, qualora intervengano gravi motivi di ordine morale o di altra natura, può sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo l’esclusione del socio dall’associazione; contro tale decisione, che viene comunicata per iscritto all’interessato, è ammesso ricorso all’Assemblea.
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
ARTICOLO 8 – Gruppi
I soci donatori sono organizzati in gruppi.
L’Associazione riconosce i gruppi come tali senza alcuna ingerenza nella loro organizzazione interna, fermo restando il rispetto dei principi di democraticità e gratuità; pertanto gli iscritti ai gruppi faranno riferimento ai propri regolamenti interni ed al Responsabile del gruppo per quanto attiene alla gestione e alla organizzazione del proprio fondo e per quanto attiene alla elezione dei Rappresentanti in seno all’Assemblea dell’Associazione di cui all’articolo 10. I gruppi prima di ogni assemblea eleggono i propri rappresentanti.
Le convenzioni con i gruppi donatori sono firmate dal Presidente dell’Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 – Organi sociali
Sono Organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Organo di controllo ove nominato.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ARTICOLO 10 – Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea:
- i rappresentanti dei soci volontari;
- i rappresentanti dei soci donatori aggregati in Gruppi Donatori.
Il numero dei rappresentanti viene determinato in:
- 1 rappresentante ogni 100 soci donatori (o frazione superiore a 50) aggregati in Gruppi di Donatori. Ogni Gruppo ha comunque il diritto di esprimere almeno 1 rappresentante a prescindere dal numero dei suoi donatori;
- 1 rappresentante ogni 100 soci volontari (o frazione superiore a 50), assicurando la presenza di almeno un rappresentante.
Il numero dei donatori appartenenti a ciascun gruppo viene comunicato dall’Associazione. Il calcolo viene effettuato con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente ed ha valore per l’anno in corso e i tre successivi. I rappresentanti dei Gruppi devono essere soci donatori dell’Associazione e possono delegare la titolarità a partecipare all’Assemblea solo a donatori appartenenti allo stesso Gruppo.
I delegati possono essere portatori di un massimo di tre deleghe, quando il numero di associati è inferiore a cinquecento, e di cinque deleghe quando il numero di associati è non inferiore a cinquecento.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, da persona dallo stesso a ciò delegata, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure dal consigliere più anziano, almeno venti giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta o mediante diffusione pubblica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti ed è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di intervenire; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei voti; è valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto di intervenire. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti gli aventi diritto di intervenire.
ARTICOLO 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall’Assemblea incluso il Presidente.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Compete al Consiglio Direttivo:
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere dell’Associazione da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo;
- la predisposizione del programma annuale di attività, della relazione annuale, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre al parere dell’Assemblea e dell’organo di controllo;
- l’adozione di direttive generali per lo svolgimento di attività correnti dell’Associazione;
- determinare, periodicamente, i livelli di riconoscimento degli attestati di benemerenza conferiti ai soci donatori;
- l’esclusione dei soci dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l’Assemblea, salvo casi di urgenza nei quali non è richiesta comunicazione formale.
ARTICOLO 12 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall’Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti dall’Assemblea.
ARTICOLO 13 – Organo di controllo
Nei casi previsti dalla normativa, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
ARTICOLO 14 – Benemerenze
L’Associazione premia i Soci donatori con attestati di benemerenza. Spetta all’organo amministrativo determinare i relativi livelli di riconoscimento.
ARTICOLO 15 – Assicurazione
L’associazione assicura i volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Ai soci donatori nonché ai candidati donatori è garantita la copertura da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall’accertamento dell’idoneità, della donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo, nell’ambito delle convenzioni stipulate dall’associazione con enti/strutture pubblici e/o sanitari e secondo quanto previsto dalla norma in materia trasfusionale.
ARTICOLO 16 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.
ARTICOLO 17 – Norma di rinvio
Per quanto non contenuto nel presente Statuto si rimanda alle norme e ai principi dei Codice Civile, del volontariato e del settore trasfusionale nonché a separato regolamento che verrà successivamente stilato e predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità alla vigente normativa ed approvato dall’Assemblea.