| Articolo
1
E' costituita in Roma la "Associazione Donatori
Volontari di Sangue Fatebenefratelli" denominata "EMATOS
FIDAS".
L'iniziativa trae origine dallo spirito di servizio e di accoglienza
proprio dell'Ordine dei Fatebenefratelli che pone il malato
e chiunque sia in situazione di sofferenza al centro della
propria attività e che si avvale per il raggiungimento
di tal fine del contributo gratuito e disinteressato del volontariato.
La donazione di sangue, come donazione di vita, esalta i valori
della disponibilità, della compassione e dell'ospitalità
che furono i principi ispiratori di San Giovanni di Dio, Fondatore
dell'Ordine detto dei Fatebenefratelli.
Articolo 2
L'Associazione si propone di contribuire alla copertura
del fabbisogno di sangue e dei suoi componenti sul territorio
regionale e nazionale.
L'Associazione perseguirà in particolare:
1. la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà
e del dono, attraverso la donazione volontaria, periodica,
responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi
componenti;
2. l'aumento dei donatori periodici e la costituzione di gruppi
di donatori all'interno di enti, industrie, aziende, parrocchie,
scuole, comunità, ecc.;
3. la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio
per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale
tra i cittadini;
4. la collaborazione con le Istituzioni pubbliche preposte
al fine di concorrere al raggiungimento dell'autosufficienza
regionale e nazionale di sangue, suoi componenti e derivati.
Articolo 3
L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita
senza limiti di durata.
Articolo 4
L'associazione "EMATOS FIDAS" ha sede presso il
Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Ospedale Generale
di Zona San Giovanni Calibita, con sede in Roma Piazza Fatebenefratelli
n. 2, dipendente dalla Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio - detto dei Fatebenefratelli, che fornirà
i locali, le attrezzature e, qualora si rendesse necessario,
le forniture d'uso necessarie al funzionamento dell'Associazione
stessa.
Articolo 5
L'Associazione attua le sue finalità, oltre
che attraverso il supporto dell'Ospedale patrocinante, con
i seguenti mezzi:
- quote sociali;
- donazioni e lasciti;
- finanziamenti previsti dalla normativa vigente
finalizzati alle Associazioni.
La tenuta dei libri contabili
ed ogni altra attività amministrativa è affidata,
sotto il diretto controllo del Presidente dell'Associazione,
al Tesoriere, scelto tra i componenti eletti del Consiglio
Direttivo, che si avvale dell'Area Economico Finanziaria dell'Ospedale
patrocinante e degli Uffici che da questo dipendono.
Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto
di Credito designato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Sono Organi sociali dell'Associazione: l'Assemblea,
il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore Sanitario,
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' consentito il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito
di regole previamente determinate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7
L'Assemblea delibera:
1. sulla nomina di sei componenti il Consiglio
Direttivo da scegliersi nell'ambito di tutti i soci donatori
o ex-donatori;
2. sul bilancio preventivo e consuntivo,
sull'approvazione delle quote sociali, nonchè sul programma
delle attività sociali;
3. sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. sulle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto, nonchè sulle decisioni di carattere
straordinario riguardanti l'attività associativa;
5. sui ricorsi dei soci contro la loro esclusione
dall'Associazione, disposta dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno
a mezzo di lettera, contenente l'Ordine del Giorno, da inviarsi
entro 20 giorni prima della data di convocazione. Alla convocazione
va data amplia pubblicità mediante affissione nei locali
del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Ospedale
Generale di Zona San Giovanni Calibita, nelle bacheche dell'Ospedale
e sul sito internet dell'Associazione.
Articolo 8
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i rappresentanti
dei Soci donatori aderenti direttamente all'Associazione oppure
attraverso i gruppi donatori di cui al successivo art. 16,
nonchè i rappresentanti dei soci volontari.
Il numero di tali rappresentanti viene determinato in:
- uno ogni 50 Soci donatori (o frazione superiore
ai 30) aderenti direttamente all'Associazione oppure attraverso
i gruppi di donatori di cui al successivo articolo 16;
- uno ogni 50 Soci volontari (o frazione superiore
ai 30) assicurando la presenza di almeno un rappresentante.
L'elezione dei rappresentanti
che intervengono all'Assemblea viene effettuata in apposita
riunione che
- per i soci donatori e volontari direttamente afferenti all'Associazione
viene convocata dal Presidente dell'Associazione;
- per i gruppi donatori di cui all'art. 16 viene invece convocata
dai responsabili dei medesimi.
Di ciascuna riunione deve essere trasmessa la delibera da
conservarsi agli atti dell'Associazione.
La nomina a rappresentante ha la durata di tre anni.
Articolo 9
Il Presidente dell'Associazione è nominato
dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione
e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra
i propri componenti eletti dall'Assemblea.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri
di cui sei eletti dall'Assemblea e tre di diritto nelle persone
di un Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico, patrocinante
l'Associazione, del Direttore Sanitario dell'Ospedale e del
Direttore Sanitario dell'Associazione, di cui al successivo
articolo 11. Il Rappresentante legale dell'Ospedale ricopre
la carica di Presidente Onorario dell'Associazione.
Compete al Consiglio Direttivo:
1. la nomina del Presidente, del Vice Presidente
e del Tesoriere dell'Associazione da scegliersi tra i componenti
del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea;
2. la predisposizione del programma annuale
di attività, del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea
e del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. l'adozione di direttive generali per lo
svolgimento di attività correnti dell'Associazione;
4. la definizione dell'importo delle quote
sociali;
5. l'esclusione del socio dall'Associazione,
ai sensi dell'art. 15.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è convocato
dal Presidente con le stesse modalità previste per
l'Assemblea, salvo casi di urgenza per la quale ipotesi non
è richiesta alcuna formalità di comunicazione.
Articolo 11
Direttore Sanitario dell' Associazione è il
Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione
dell'Ospedale Generale di Zona San Giovanni Calibita o altro
dirigente medico dello stesso Servizio indicato dal Consiglio
Direttivo.
Egli provvede alla gestione operativa dell'Associazione nell'ambito
delle direttive generali adottate dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori è composto da tre
membri, eletti dall'Assemblea, i quali nominano tra di loro
il Presidente del Collegio.
Esso ha il compito del controllo contabile e amministrativo
dell'Associazione.
Il Presidente del Collegio dei Revisori può partecipare
alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 13
All'Associazione possono aderire singole persone
e gruppi di donatori.
I Soci si distinguono in:
- Socio donatore;
- Socio volontario.
Articolo 14
Sono Soci donatori coloro che si impegnano ad effettuare,
presso il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Ospedale
Generale di Zona San Giovanni Calibita, donazioni di sangue
e di emocomponenti con frequenza minima di una donazione all'anno.
Possono chiedere di essere riconosciuti come Soci donatori
tutti coloro che abbiano una età compresa tra i 18
ed i 65 anni, sottoscrivendo l'apposita scheda di accettazione
donazione.
Il riconoscimento di Socio donatore è subordinato all'accertamento
della idoneità alla donazione, stabilito insindacabilmente
dal Direttore Sanitario, secondo la normativa vigente, ed
avviene dopo l'effettuazione della prima donazione di sangue
o di emocomponenti.
All'atto dell'accettazione il Socio donatore riceverà
la tessera personale.
Articolo 15
Il Socio donatore che, senza giustificato motivo
e per due anni consecutivi, non abbia donato sangue o emocomponenti
perde la qualifica di socio donatore.
Il Presidente dell'Associazione, qualora intervengano gravi
motivi di ordine morale o di altra natura, può sottoporre
al giudizio del Consiglio Direttivo l'esclusione del Socio
dall'Associazione; contro tale decisione, che viene comunicata
per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'Assemblea.
Articolo 16
Possono aderire all'Associazione gruppi di donatori
organizzati come tali nell'ambito di enti, aziende, parrocchie,
comunità, ecc..
I gruppi funzionano con il sistema dei versamenti periodici
di sangue da parte dei singoli iscritti, che vengono registrati
a fondo del gruppo stesso.
Gli iscritti ai gruppi saranno sottoposti all'accertamento
di idoneità secondo la normativa vigente.
L'Associazione riconosce i gruppi come tali senza alcuna ingerenza
nella loro organizzazione interna, fermo restando il rispetto
dei principi di democraticità e gratuità; pertanto
gli iscritti ai gruppi faranno riferimento ai propri regolamenti
interni ed al Responsabile del gruppo per quanto attiene alla
gestione e alla organizzazione del proprio fondo e per quanto
attiene alla elezione dei Rappresentanti in seno all'Assemblea
dell'Associazione di cui all'articolo 8.
Le convenzioni con i gruppi donatori sono firmate dal Presidente
dell'Associazione, previo parere del Direttore Sanitario ed
approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 17
Sono Soci volontari tutti coloro che intendono prestare
gratuitamente la loro opera al fine di contribuire allo sviluppo
dell'Associazione ed allo svolgimento delle normali attività
di lavoro dell'Associazione stessa.
Articolo 18
L'Associazione premia i Soci donatori, sia singoli
che appartenenti a gruppi organizzati, con diploma di benemerenza
e distintivo speciale:
- di bronzo, dopo 10 donazioni;
- d'argento, dopo 20 donazioni;
- d'oro, dopo 40 donazioni.
Articolo 19
Tutti i Soci iscritti all'Associazione verranno assicurati
contro eventuali danni loro arrecati in conseguenza del prelievo
di sangue o di attività svolte presso l'Ospedale patrocinante.
L'assicurazione sarà estesa anche ad eventuali infortuni
verificatisi in itinere a seguito di espresso invito da parte
dell'Associazione, o durante le raccolte extra moenia.
I soci volontari verranno assicurati ai sensi delle disposizioni
di legge sul volontariato.
Articolo 20
In caso di scioglimento dell'Associazione
l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera
sulla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione
ad altre associazioni di volontariato con finalità
identiche o analoghe.
|