| Associazione
Donatori Volontari
di Sangue Fatebenefratelli
Articolo 1
E' costituita in Roma l'Associazione di volontariato
dei Donatori Volontari di Sangue Fatebenefratelli denominata
"EMATOS FIDAS" ai sensi della normativa vigente
che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,
umana, civile e culturale.
L'iniziativa trae origine dallo spirito di servizio e di accoglienza
proprio dell'Ordine dei Fatebenefratelli che pone il malato
e chiunque sia in situazione di sofferenza al centro della
propria attività e che si avvale per il raggiungimento
di tal fine del contributo gratuito e disinteressato del volontariato.
La donazione di sangue, come donazione di vita, esalta i valori
della disponibilità, della compassione e dell'ospitalità
che furono i principi ispiratori di San Giovanni di Dio, Fondatore
dell'Ordine detto dei Fatebenefratelli.
Articolo 2
L'Associazione si propone di contribuire alla copertura
del fabbisogno di sangue e dei suoi componenti sul territorio
regionale e nazionale.
L'Associazione perseguirà in particolare:
1. la promozione e la diffusione della cultura
della solidarietà e del dono, attraverso la donazione
volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue umano e dei suoi componenti;
2. l'aumento dei donatori periodici e la
costituzione di gruppi di donatori all'interno di enti, industrie,
aziende, parrocchie, scuole, comunità, ecc.;
3. la collaborazione con le associazioni
presenti sul territorio per favorire la diffusione di una
coscienza trasfusionale tra i cittadini;
4. la collaborazione con le Istituzioni pubbliche
preposte al fine di concorrere al raggiungimento dell'autosufficienza
regionale e nazionale di sangue, suoi componenti e derivati.
L'Associazione si avvale di
ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali,
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della
partecipazione ad altre associazioni, società o Enti
aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Articolo 3
L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita
senza limiti di durata.
Articolo 4
L'associazione "EMATOS FIDAS" ha sede presso
il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale Generale di Zona San
Giovanni Calibita, con sede in Roma Piazza Fatebenefratelli
n. 2, dipendente dalla Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio - detto dei Fatebenefratelli, che fornirà
i locali, le attrezzature e, qualora si rendesse necessario,
le forniture d'uso necessarie al funzionamento dell'Associazione
stessa.
Articolo 5
Le risorse economiche per il conseguimento degli
scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire
alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite,
oltre che attraverso il supporto dell'Ospedale patrocinante,
con i seguenti mezzi:
- dalla quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e
rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici
o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali;
L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni
economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991
e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati
non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio
che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La tenuta dei libri contabili ed ogni altra attività
amministrativa è affidata, sotto il diretto controllo
del Presidente dell'Associazione, al Tesoriere, scelto tra
i componenti eletti del Consiglio Direttivo, che si avvale
dell'Area Economico Finanziaria dell'Ospedale patrocinante
e degli Uffici che da questo dipendono.
Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto
di Credito designato dal Consiglio Direttivo.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti
per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati
e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali
ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
Articolo 6
Sono Organi sociali dell'Associazione: l'Assemblea,
il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' consentito il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito
di regole previamente determinate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il
compito di:
a) delineare gli indirizzi, i programmi e
le direttive generali delle attività dell'Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e quello
preventivo dell'Associazione;
c) eleggere il Consiglio Direttivo ed eventualmente
il Collegio dei Revisori;
d) ratificare l'entità della quota
sociali annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
e) sui ricorsi dei soci contro la loro esclusione
dall'Associazione, disposta dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
f) deliberare sulle modifiche dello Statuto
dell'Associazione;
g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
stessa.
L'Assemblea è convocata
presso la sede sociale o altrove purché nel territorio
nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò
venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio
Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione
o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante
comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata,
a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno venti giorni
prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso
di convocazione nei locali del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale
Generale di Zona San Giovanni Calibita, nelle bacheche dell'Ospedale
e sul sito internet dell'Associazione. Nella convocazione
dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data,
il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale
seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata
in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno
della prima convocazione.
Articolo 8
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci donatori
aderenti direttamente all'Associazione nonché i rappresentanti
dei i gruppi donatori di cui al successivo art. 15,
Il numero di tali rappresentanti viene determinato in:
- uno ogni 50 Soci donatori (o frazione superiore a 15) aderenti
attraverso i gruppi di donatori di cui al successivo articolo
15;
L'elezione dei rappresentanti che intervengono all'Assemblea
viene effettuata in apposita riunione dei gruppi convocata
dai responsabili dei medesimi.
Di ciascuna riunione deve essere trasmessa la delibera da
conservarsi agli atti dell'Associazione.
Articolo 9
Il Presidente dell'Associazione è nominato dal
Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione
e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra
i propri componenti eletti dall'Assemblea.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti
dall'Assemblea incluso il Presidente .
Partecipano alle riunioni del Consiglio anche un Rappresentante
dell'Ente Ecclesiastico, patrocinante l'Associazione, il Direttore
Sanitario dell'Ospedale ed il Direttore Sanitario dell'Associazione,
di cui al successivo articolo 11. con funzioni consultive.
Il Rappresentante legale dell'Ospedale ricopre la carica di
Presidente Onorario dell'Associazione.
Compete al Consiglio Direttivo:
1. la nomina del Presidente, del Vice Presidente
e del Tesoriere dell'Associazione da scegliersi tra i componenti
del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea;
2. la predisposizione del programma annuale
di attività, del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea
e del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. l'adozione di direttive generali per lo
svolgimento di attività correnti dell'Associazione;
4. la definizione dell'importo delle quote
sociali;
5. l'esclusione del socio dall'Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è convocato
dal Presidente con le stesse modalità previste per
l'Assemblea, salvo casi di urgenza per la quale ipotesi non
è richiesta alcuna formalità di comunicazione.
Articolo 11
Il Direttore Sanitario dell'Associazione è il Responsabile
del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale Generale di Zona
San Giovanni Calibita o altro dirigente medico dello stesso
Servizio indicato dal Consiglio Direttivo.
Egli provvede alla gestione operativa dell'Associazione nell'ambito
delle direttive generali adottate dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
Articolo 12
L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere
il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre
membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre
anni.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. ha il
compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio
Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la
rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.
Articolo 13
Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti
coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare
per il raggiungimento dello scopo sociale.
Sono Soci tutti coloro che
si impegnano ad effettuare, presso il Servizio Trasfusionale
dellìOspedale Generale di Zona San Giovanni Calibita,
donazioni di sangue e di emocomponenti.
Possono chiedere di essere riconosciuti come Soci donatori
tutti coloro che abbiano una età compresa tra i 18
ed i 65 anni, sottoscrivendo l'apposita scheda di accettazione
donazione.
Il riconoscimento di Socio donatore è subordinato all'accertamento
della idoneità alla donazione, stabilito insindacabilmente
dal Direttore Sanitario, secondo la normativa vigente, ed
avviene dopo l'effettuazione della prima donazione di sangue
o di emocomponenti.
All'atto dell'accettazione il Socio donatore riceverà
la tessera personale.
Possono aderire all'Associazione
gruppi di donatori organizzati come tali nell'ambito di enti,
aziende, parrocchie, comunità, ecc..
I Soci si impegnano a svolgere
l'attività preventivamente concordata per la realizzazione
degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo
e gratuito e non possono stipulare con l'Associazione alcun
tipo di lavoro dipendente o autonomo.
L'attività dei volontari non può essere retribuita
in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto
le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata
entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
Articolo 14
Il Socio donatore che, senza giustificato motivo e per due
anni consecutivi, non abbia donato sangue o emocomponenti,
perde la qualifica di socio donatore.
Il Presidente dell'Associazione, qualora intervengano gravi
motivi di ordine morale o di altra natura, può sottoporre
al giudizio del Consiglio Direttivo l'esclusione del Socio
dall'Associazione; contro tale decisione, che viene comunicata
per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'Assemblea.
Articolo 15
I gruppi funzionano con il sistema dei versamenti periodici
di sangue da parte dei singoli iscritti, che vengono registrati
a fondo del gruppo stesso.
Gli iscritti ai gruppi saranno sottoposti all'accertamento
di idoneità secondo la normativa vigente.
L'Associazione riconosce i gruppi come tali senza alcuna ingerenza
nella loro organizzazione interna, fermo restando il rispetto
dei principi di democraticità e gratuità; pertanto
gli iscritti ai gruppi faranno riferimento ai propri regolamenti
interni ed al Responsabile del gruppo per quanto attiene alla
gestione e alla organizzazione del proprio fondo e per quanto
attiene alla elezione dei Rappresentanti in seno all'Assemblea
dell'Associazione di cui all'articolo 8. I gruppi prima di
ogni assemblea eleggono i propri rappresentanti.
Le convenzioni con i gruppi donatori sono firmate dal Presidente
dell'Associazione, previo parere del Direttore Sanitario ed
approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 17
L'Associazione premia i Soci donatori, sia singoli che appartenenti
a gruppi organizzati, con diploma di benemerenza e distintivo
speciale:
- di bronzo, dopo 10 donazioni;
- d'argento, dopo 20 donazioni;
- d'oro, dopo 40 donazioni.
Articolo 18
Tutti i Soci iscritti all'Associazione verranno assicurati
contro eventuali danni loro arrecati in conseguenza del prelievo
di sangue o di attività svolte presso l'Ospedale patrocinante.
L'assicurazione sarà estesa anche ad eventuali infortuni
verificatisi in itinere a seguito di espresso invito da parte
dell'Associazione, o durante le raccolte extra moenia.
I volontari verranno assicurati ai sensi delle disposizioni
di legge sul volontariato.
Articolo 19
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina
uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione
dei beni che residuano dalla liquidazione ad altre associazioni
di volontariato con finalità identiche o analoghe.
Articolo 20
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme
ed i principi del Codice Civile.
|